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Definizione agevolata rottamazione cartelle

Con il decreto legge n. 148/2017 viene stabilito l'ambito di applicazione della rottamazione, in riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Fanno eccezione a questa previsione normativa :

  • i "carichi non rottamabili" previsti dall'art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016 ( rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti)
  • i carichi interessati da una precedente “rottamazione” , che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”

Chi intende aderire alla rottamazione pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Per aderire alla Definizione agevolata, la domanda di adesione deve essere presentata entro il 15 maggio 2018.

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