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Contenzioso tributario

La proposizione di un ricorso comporta, nella
maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo (per le controversie di
valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi
perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
Il decreto legislativo n. 156/2015 ha introdotto alcune importanti novità alla normativa
sul contenzioso tributario.
Anzitutto, dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro
il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata
proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti.
Tra le altre principali novità contenute nel decreto:
• l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di
valore non superiore a 20.000 euro; l’istituto, quindi, non riguarderà più soltanto le
liti derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate
• l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado
• la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la
procedura del reclamo e della mediazione
• le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del
danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente)
• l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di
stare in giudizio senza assistenza tecnica
• l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale,
anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per
i quali il Caf ha prestato loro assistenza
• l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente
• l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una
sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle
parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
• tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le
relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
• le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio,
l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e
l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all’imposta o al
canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti
dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se
previsto, dell’avviso che precede l’espropriazione forzata.

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