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Colf e Badanti

Per assumere lavoratori domestici è necessario che il rapporto di  lavoro sia denunciato:

  • entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (U.T.G.)
  • entro cinque giorni dall'evento in caso di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro.

Gli importi delle retribuzioni minime – così come i valori convenzionali di vitto e di alloggio - sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei lavoratori domestici e aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT a seconda della categoria di inquadramento del lavoratore. Le ore da assoggettare a contribuzione non sono solo quelle effettivamente lavorate ma anche quelle retribuite a qualunque altro titolo (malattia – ferie – congedo matrimoniale – festività).
In base al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei lavoratori domestici, il massimo delle ore lavorabili è fissato in:

  • 54 ore settimanali per i conviventi
  • 48 ore settimanali per i non conviventi.

Le ore massime settimanali sono 60  (780 nel trimestre). Le ore non sono frazionabili e si versa sempre per un numero di ore totali intero.

Ogni datore deve predeterminare l'importo della paga oraria effettiva (retribuzione oraria concordata + quota oraria di tredicesima + eventuale quota oraria di vitto e alloggio) e poi individuare il contributo che corrisponde alla fascia di retribuzione e all'orario effettuato dal lavoratore. La busta paga emessa conterrà il calcolo di eventuali giorni di ferie, malattia, straordinari, assenze e permessi non retribuiti, trattenute dei contributi Inps a carico del lavoratore, oltre al calcolo della tredicesima e alla predisposizione del CUD. I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale o il primo giorno bancario utile successivo, se il termine cade di sabato o di domenica o di giorno festivo infrasettimanale. Il versamento viene quindi considerato in regola se effettuato:

  • il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione
  • 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
  • l'ultimo giorno del mese in cui il lavoratore ha presentato domanda di pensione.

Il datore di lavoro non è tenuto inoltre, ad effettuare versamenti in caso di lunghe assenze dal lavoro.

Per il datore di lavoro è consentito portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, i contributi versati relativamente alla propria quota, per un importo non superiore ad euro 2.100,00.

 
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