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Avvisi di irregolarità controlli formali art.36-ter

Il controllo formale (articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973 ) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con, la documentazione conservata dal contribuente, i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

  • escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti
  • rideterminare i crediti d’imposta
  • calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Le comunicazioni vengono inviate a mezzo raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente, ovvero in via telematica all’intermediario che ha espresso l’apposita scelta nel dichiarativo; in quest’ultimo caso l’intermediario ha l’obbligo di informare tempestivamente il contribuente.

Se il contribuente riconosce la validità della comunicazione, ha la possibilità di sanare la propria posizione versando l’importo dovuto, la relativa sanzione e gli interessi. Può tuttavia avvalersi della facoltà di effettuare un pagamento in misura ridotta , che in questo caso deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)

I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione ridotta). Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità, prevedendo un numero massimo di 8 rate trimestrali ( per importi fino ad euro 5000 ) , ovvero un numero massimo di 20 rate trimestrali ( per importi oltre euro 5000 ).

La rateizzazione decade se:

  • la prima rata non è versata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti + 7 di ritardo lieve);
  • viene versato un importo insufficiente per una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o a 10.000 euro;
  • non viene rispettato l’ordine di versamento.

Se il contribuente non riconosce la validità della comunicazione può opporsi all’eccezione di irregolarità, segnalando all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.

Le comunicazioni al contribuente non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

 

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