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Avvisi di irregolarità controlli automatizzati art.36-bis

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico (articolo 36 bis del Dpr n. 600/1973) , possono evidenziare la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (Avviso di irregolarità). Se viene riscontrata un'inesattezza nella compilazione o nella liquidazione della dichiarazione, la Comunicazione di irregolarità evidenzierà il maggior importo da versare, permettendo così la regolarizzazione. In questo caso, il contribuente potrà pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni, oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Le comunicazioni vengono inviate a mezzo raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente, ovvero in via telematica all’intermediario che ha espresso l’apposita scelta nel dichiarativo; in quest’ultimo caso l’intermediario ha l’obbligo di informare tempestivamente il contribuente.

Se il contribuente riconosce la validità della comunicazione, ha la possibilità di sanare la propria posizione versando l’importo dovuto, la relativa sanzione e gli interessi. I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione ridotta).

La regolarizzazione può essere fatta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3; se la comunicazione è inviata all’intermediario il termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’avviso telematico. Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità, prevedendo un numero massimo di 8 rate trimestrali ( per importi fino ad euro 5000 ) , ovvero un numero massimo di 20 rate trimestrali ( per importi oltre euro 5000 ).

 

La rateizzazione decade se:

  • la prima rata non è versata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti + 7 di ritardo lieve);
  • viene versato un importo insufficiente per una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o a 10.000 euro;
  • non viene rispettato l’ordine di versamento.

Se il contribuente non riconosce la validità della comunicazione può opporsi all'eccezione di irregolarità, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati in precedenza.

Le comunicazioni al contribuente non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

 

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