Mediazione tributaria
La mediazione tributaria è un'istanza facoltativa che si applica alle controversie, di valore non superiore a 20.000 euro (per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2017) o di valore non superiore a 50.000 euro(per gli atti notificati dal 1 gennaio 2018) .
Sono relative a tutti gli atti impugnabili, dettagliatamente individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, e riguardanti:
-avviso di accertamento
-avviso di liquidazione
-provvedimento che irroga le sanzioni
-ruolo
-rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
-diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
-cartelle di pagamento per vizi propri
-fermi di beni mobili registrati
-iscrizioni di ipoteche sugli immobili
-ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
In tali ipotesi, il ricorso all'ente impositore va notificato alla Commissione Tributaria, e deve contenere una proposta motivata e documentata con la determinazione del valore della controversia.