La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.
Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione.
Può essere proposta:
- dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione
- dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
La “conciliazione in udienza” può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
- il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia, eventualmente rinviando alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo.
Se si raggiunge l’accordo, la conciliazione si perfeziona con la redazione di un verbale, in udienza, nel quale sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento.
La “conciliazione fuori udienza” viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, fino all’udienza di trattazione, le parti possono depositare presso la segreteria della Commissione l’accordo, sottoscritto personalmente dai difensori, con il quale si perfeziona la conciliazione. A seguito di tale accordo il giudizio si estingue.
La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva; con modello F23 per le altre imposte indirette.